Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che, tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella Regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto interviene nella materia della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato.
La giurisprudenza costituzionale è più volte intervenuta sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti radioattivi e sulla mancanza di competenza regionale in punto di disciplina ambientale.
La disposizione si pone in contrasto anche con l'art. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto, precludendo il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari nel territorio regionale, predisporrebbe una misura ostativa alla libera circolazione del materiale radioattivo. La questione dei rifiuti radioattivi, infatti, non può essere risolta dal legislatore regionale in base al criterio di “autosufficienza” a livello regionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
La giurisprudenza costituzionale ha ribadito, da una parte, il principio secondo cui nessuna Regione può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale (come nel caso delle procedure di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti) e, dall'altra, l'attribuzione delle disposizioni relative al settore dei materiali e dei rifiuti radioattivi alla materia di esclusiva competenza statale “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”(art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.).
I poteri regionali in materia di salute pubblica non possono consentire, in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio.
In materia di “governo del territorio”, l'incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina l'intreccio dell'intervento statale con detta materia di competenza regionale concorrente, comportando, tuttavia, il semplice coinvolgimento della Regione interessata, attraverso opportune forme di collaborazione.
Infine, la disposizione invade la competenza esclusiva statale in quanto le idonee modalità di collaborazione previste dalla disposizione regionale devono essere individuate e disciplinate dal legislatore statale e non regionale, come invece disciplinato dalla normativa impugnata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. Molise 7/2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.