Sentenza n.53 - deposito 9 2012

Impiego regionale - incarichi temporanei


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5 e dell'articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale”


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5 inserisce nell'art. 14 della l.r. 23/2008 in materia di organizzazione degli uffici regionali, della dirigenza e del personale, il comma 3-bis, che autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell'incarico e i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture.



Motivi di censura

Contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione autorizzerebbe la Regione ad avvalersi del supporto di professionalità esterne indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che subordina il ricorso a tali forme di collaborazione alla presenza di specifici presupposti oggettivi, e non prevede altri criteri selettivi.

Contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.



Decisione della Corte

Questione fondata

La costante giurisprudenza costituzionale afferma, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di selezione di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale.

Le Regioni possono quindi dettare dei propri, autonomi, criteri selettivi che, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico che i collaboratori sono chiamati a coadiuvare, tengano conto della peculiarità dell'incarico. La norma censurata non prevede alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale.

A causa di tale indeterminatezza, la forma di collaborazione introdotta viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Piemonte 7/2011; riserva a separata pronuncia la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3.