Sentenza n.52 - deposito 9 2012

Contratti pubblici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2 stabilisce che, nel rispetto del principio di cui all'articolo 83, comma 2, del d.lgs. 163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere (comma 4); tale soglia non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione (comma 5).



Motivi di censura

Prevedendo una soglia minima di ammissibilità delle offerte nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale, la disposizione invade la competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

In particolare, le disposizioni si pongono in contrasto con tre norme del d.lgs. 163/2006: l'art. 4, comma 3, che preclude alle Regioni la possibilità di prevedere una disciplina diversa da quella dettata dal codice dei contratti in una serie di ambiti, tra i quali quello della qualificazione e selezione dei concorrenti; l'art. 73, comma 3, che assegna alle stazioni appaltanti il compito di operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione, e l'art. 83, che riserva al bando, e quindi alle stazioni appaltanti, i criteri relativi all'offerta.



Decisione della Corte

Questione fondata

Nonostante la modifica della norma (con l'abrogazione del comma 5 e la trasformazione della previsione del comma 2 da obbligo in facoltà), la “tutela della salute e della sicurezza del cantiere” costituisce comunque un criterio di ammissibilità delle offerte da inserire negli atti posti alla base della procedura di aggiudicazione. Non è quindi possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Le disposizioni regionali dettano previsioni in materia di aggiudicazione di lavori od opere, attengono quindi alla fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto, all'interno della quale l'ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza.

Individuando negli “elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere” un criterio di ammissibilità delle offerte (laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime), le disposizioni dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. 163/2006, il quale stabilisce che in tema di “qualificazione e selezione dei concorrenti” le Regioni “non possono prevedere una disciplina diversa” da quella statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della l.r. Marche 4/2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della l.r. 20/2011; l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 2, comma 4, della l.r. 4/2011, nel testo sostituito dall'art. 22 della l.r. 20/2011.