Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 11, comma 1, stabilisce che l'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità sia del personale a tempo indeterminato sia di quello impiegato in lavori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
Motivi di censura
Convertendo i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, la disposizione dispone la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili (LSU), violando l'art. 97 Cost., che stabilisce l'obbligatorietà dell'espletamento del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, in contrasto con la normativa statale di riferimento.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, solo la presenza di particolari e straordinarie esigenze, non rinvenibili nel caso di specie, potrebbe consentire la deroga a tale principio.
La disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, richiamando l'istituto della mobilità per il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, concretizza una “cessione del contratto”, materia che attiene al diritto privato. Applicando poi tale istituto ai lavoratori a tempo determinato, modifica la regolamentazione del rapporto precario in atto, intervenendo nella materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
La questione è fondata sia con riferimento all'art. 97 Cost., sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è necessario sia nelle ipotesi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, sia in quelle di trasformazione di rapporti non di ruolo non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.
La norma impugnata, prevedendo la stabilizzazione di soggetti titolari di meri rapporti precari e ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di impiego pubblico, viola il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso di cui all'art. 97 della Costituzione.
Consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori LSU in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la disposizione incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (come la durata del rapporto) e determina la costituzione di un altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato). La disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, così come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato e, pertanto, appartengono alla materia dell'ordinamento civile.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11, comma 10, stabilisce che la Regione Molise, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziare al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunità montane.
Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 102/2009, il quale fissa limiti “qualitativi” e “quantitativi” al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono – per tutte le amministrazioni pubbliche, Regioni comprese – presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione o “ruolizzazione”.
Inoltre, stabilendo lo stanziamento di risorse finanziarie al di fuori dei limiti e dei requisiti previsti dalla normativa statale, si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le Regioni sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nei quali rientrano le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari, in quanto le stesse perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale di cui all'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009.
La disposizione, disponendo di risorse finanziarie finalizzate ad una stabilizzazione generalizzata del personale precario in senso difforme da quanto previsto dalla normativa statale, è costituzionalmente illegittima, in quanto lede la competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 10, della l.r. Molise 6/2011.