Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5 detta norme riguardanti agevolazioni in materia di IRAP e prevede che, per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni (comma 4), le imprese che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 hanno incrementato rispetto al 2010 il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato possono dedurre dalla base imponibile IRAP il costo del predetto personale (comma 1); la misura della detrazione varia a seconda della tipologia del personale dipendente assunto (comma 2).
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato in quanto, introducendo un'ipotesi di deduzione ulteriore rispetto a quelle previste dal d.lgs. 446/1997, istitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, modifica la disciplina sostanziale dell'IRAP, imposta configurata dalla giurisprudenza costituzionale quale tributo regionale nel solo senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza regionale e non come tributo regionale “proprio” in senso stretto (nel senso di tributo istituito dalla Regione, con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale).
La disposizione impugnata viola inoltre l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, riconoscendo la facoltà di dedurre il costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato solo a taluni dei soggetti passivi dell'IRAP, priva l'agevolazione del carattere della generalità, violando il diritto europeo in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Decisione della Corte
Questione fondata
Anche dopo la “regionalizzazione”, l'IRAP non è divenuta “tributo proprio” regionale (nell'accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle Regioni), ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale, che regola compiutamente la materia e circoscrive con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale.
Introducendo una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP riferita agli anni 2011 e 2012, non prevista dalla legislazione statale, l'art. 5 si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.
Cessata la materia del contendere
Con riferimento all'art. 5, comma 1, in quanto, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, della l.r. 14/2011, l'ipotesi di deduzione viene estesa a tutti i soggetti passivi del settore privato di cui all'art. 3 del d.lgs. 446/1997 (e non più solo ad una parte di essi), a decorrere dal 2013, venendo quindi meno le ragioni dell'impugnazione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 30, in materia di personale sanitario regionale, stabilisce che, in attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel d.lgs. 165/2001 e nella normativa statale di settore, per il reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella l.r. 16/2005.
Motivi di censura
Prorogando gli effetti della intera l.r. Umbria 16/2005, la disposizione comporta l'applicazione anche dell'art. 6 della legge, che prevede una riserva di posti del cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende sanitarie locali che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale, in violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni.
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 31 della legge impugnata abroga l'art. 6 della l.r. 16/2005, vengono quindi meno le ragioni poste a fondamento della censura.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Umbria 4/2011; cessata la materia del contendere riguardo all'art. 5, comma 1; non fondata la questione relativa all'art. 30.