Sentenza n.35 - deposito 23 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce l'obbligo, per tutti i beneficiari pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti regionali, di utilizzare un conto corrente unico dedicato per l'accredito e l'utilizzo di tali fondi, in conformità e secondo le procedure previste dalla l. 136/2010, per importi di ammontare uguali o superiori a euro 10.000,00.



Motivi di censura

La disposizione viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari” e “ordine pubblico e sicurezza” (art. 117, secondo comma, lettere e) e h), Cost.), in quanto la tracciabilità dei flussi finanziari sarebbe volta a disciplinare  ogni forma di risparmio e ogni movimentazione di denaro non trasparente e anche a combattere la criminalità organizzata, prevenendo il riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

Inoltre, nell'imporre la tracciabilità di pagamenti e di addebiti a partire dalla soglia di euro 10.000, essa si pone in contrasto con l'art. 3 della l. 136/2010, in quanto sottrarrebbe alla procedura di tracciabilità i movimenti di denaro inferiori a 10.000 euro, che vi sarebbero soggetti in base alla disciplina statale.



Decisione della Corte

Questione fondata

Nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, il legislatore statale è intervenuto con l'art. 3 della l. 136/2010 per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, prescrivendo in particolare l'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Con il divieto di impiegare una pluralità di conti e fissando a euro 10.000 la soglia che determina l'obbligo del conto dedicato, l'art. 2 della l.r. 4/2011 si sovrappone ed entra in contrasto con tale normativa statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Calabria 4/2011.