Sentenza n.34 - deposito 23 2012


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 1, lettera b), prevede che l'Agenzia regionale “sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli d'intesa, richiedendone eventualmente l'assegnazione”.



Motivi di censura

La disposizione si pone in contrasto con la l. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), in base alla quale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata vengono trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al comune ove l'immobile è sito, ovvero alla provincia o alla Regione, escludendo la possibilità di una loro assegnazione diretta all'Agenzia regionale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 1, lettera c), stabilisce che l'Agenzia regionale amministra i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria assicurandone il riutilizzo per fini di utilità pubblica e sociale anche attraverso appositi bandi o concorsi di idee.



Motivi di censura

La disposizione risulta in contrasto con la l. 575/1965 che stabilisce che i beni immobili confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione possono essere, alternativamente, amministrati in via diretta dagli enti territoriali ovvero assegnati in concessione a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, a determinati soggetti.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 1, lettera f), demanda all'Agenzia regionale la vigilanza “sul corretto utilizzo dei beni confiscati da parte degli assegnatari e sull'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni ed il loro utilizzo”.



Motivi di censura

La disposizione confligge con l'art. 3, comma 4, lett. f) e g), del decreto legge 4/2010 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 50/2010, che assegna all'Agenzia nazionale i compiti di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni confiscati.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 3, comma 1, lettera h), stabilisce che l'Agenzia regionale “collabora con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca”.



Motivi di censura

La disposizione impugnata collide con l'art. 1, comma 3, del d.l. 4/2010, che individua nella sola Agenzia nazionale il soggetto deputato a collaborare con l'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati, fino alla confisca.



Decisione della Corte

Questione fondata

L'istituzione dell'Agenzia regionale ed i precipui compiti di amministrazione, vigilanza e custodia dei beni sequestrati ad essa conferiti si sovrappongono alla disciplina statale concernente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; tale disciplina si colloca nel solco delle materie, riservate allo Stato, inerenti all'ordine pubblico e sicurezza, all'organizzazione amministrativa, alla giurisdizione, alle norme processuali e all'ordinamento penale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. Calabria 7/2011.