Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 13, lettera a), aggiunge all'art 19, comma 1, della legge regionale 3/2010 (in materia di reclutamento di nuove unità di personale sanitario per l'attività di informazione scientifica e farmaceutica) il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».
Motivi di censura
La disposizione vincola le proroghe dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art. 2, comma 88, della l. 191/2009, che non prevede alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario.
La norma impugnata, precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi finanziari programmati, compromettendo la piena attuazione della normativa statale, che costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
Con sentenza 77/2011, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 1 nella sua formulazione originaria (unitamente ad altri commi).
Il legislatore regionale ha poi abrogato con la l.r. 2/2011 altri commi dell'art. 19, all'interno del quale non sono più individuabili i «procedimenti» ai quali può essere riferito il periodo introdotto dalla disposizione censurata; la questione è quindi inammissibile per carenza di interesse del ricorrente.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 13, lettera c), sostituisce l'art. 19, comma 5, della l.r. 3/2010 e stabilisce che “ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente”.
Motivi di censura
La disposizione, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale, viola l'art. 2, comma 88, della l. 191/2009 secondo cui, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, deve restare fermo l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro.
La norma contrasta anche con il principio secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, nel caso in specie con riferimento alla professione dell'informatore scientifico, è riservata allo Stato.
Infine, precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, la norma censurata ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.
Decisione della Corte
Questione fondata
Con sentenza 77/2011 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo originario dell'art. 19 della l.r. 3/2010, il quale stabiliva che la Giunta regionale potesse promuovere e disciplinare le funzioni dell'informatore medico scientifico aziendale.
Anche la nuova disposizione risulta illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, perché, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, viola l'art. 2, comma 88, della l. 191/2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. l, comma 41, lettera o), di modifica dell'art. 20 della l.r. 24/2005, prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. Tale contributo può essere assolto, da parte dei residenti in Regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Motivi di censura
La disposizione è in contrasto sia con l'art. 17 della l. 752/1985, che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi, sia con il d.lgs. 230/1991, che non fa alcun cenno alla possibilità di affiancare alla tassa di concessione regionale ulteriori forme di imposizione.
Il contributo regionale annuale viola l'art. 3 Cost. in quanto impone un tributo non previsto in altre parti del territorio nazionale; l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette all'esclusiva competenza legislativa statale la materia del sistema tributario; l'art. 53 Cost., poiché introduce una forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del contribuente; l'art. 23 Cost., in quanto prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece imposto dal precetto costituzionale.
Decisione della Corte
Questione fondata
Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione è stata nuovamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della l.r. 22/2011; avendo però ricevuto attuazione, sia pure per un periodo assai limitato, deve essere soggetta a scrutinio di costituzionalità.
La Corte rileva che il legislatore regionale ha ecceduto dai limiti imposti dall'art. 17 della l. 752/1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino, ma non prevede la possibilità di ulteriori forme di imposizione, ledendo la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La disposizione contrasta anche con l'art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge.
Rinviando l'individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale), senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo, la disposizione viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lettera c), della l.r. Molise 2/2011 e dell'art. 1, comma 41, lettera o), della medesima, nella parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro; inammissibile la questione riguardante l'art. 1, comma 13, lettera a).