Sentenza n.20 - deposito 9 2012

Caccia - calendario venatorio


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli articoli 1 e 2 disciplinano il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro i quali la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, all'arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2); l'art. 2 prevede inoltre l'acquisizione del parere dell'Osservatorio faunistico regionale (OFR), ovvero – ove questo non sia ancora costituito – dell'ISPRA, al fine di ridurre la caccia a determinate specie per periodi determinati (comma 10) e anticipa alla prima domenica di settembre l'apertura della caccia ad alcune specie nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo (comma 12).



Motivi di censura

Gli articoli 1 e 2 si pongono in contrasto con l'art. 18, commi 2 e 4, della l. 157/1992, secondo il quale le Regioni possono modificare il calendario venatorio per quanto riguarda l'elenco delle specie cacciabili e il periodo in cui è consentita la caccia, attraverso un procedimento che prevede l'acquisizione del parere dell'attuale ISPRA (comma 2); sulla base di tale parere, le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (comma 4).

Il legislatore regionale, disciplinando con legge il calendario venatorio, verrebbe a sostituirsi all'attività regolamentare regionale, alla quale è riservata la relativa regolamentazione. Le disposizioni sono impugnate non per il loro contenuto, ma per la fonte con cui sono state introdotte nell'ordinamento, in violazione della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

I commi 10 e 12 dell'art. 2 si pongono inoltre in contrasto con la normativa statale che prevede l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e del “regolamento” sull'attività venatoria e l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ha inteso realizzare un procedimento amministrativo al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 1, disciplina l'esercizio della caccia alla fauna migratoria per alcuni periodi prevedendo il parere dell'Osservatorio faunistico regionale (OFR).



Motivi di censura

La normativa regionale prevede l'acquisizione del parere di un osservatorio regionale in luogo della previsione statale che richiede l'intervento dell'ISPRA.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

L'Osservatorio faunistico regionale non è entrato in attività: la norma impugnata non ha trovato e non potrà neanche trovare in futuro applicazione, avendo un'efficacia limitata alla stagione venatoria già conclusa.



Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 3 consente l'attività venatoria in determinate Zone di protezione speciale, per alcuni periodi dell'anno e specie cacciabili, ed elenca i divieti all'interno della ZPS.



Motivi di censura

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per contrasto con il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente i criteri minimi uniformi obbligatori che le Regioni devono rispettare nel disciplinare l'attività venatoria nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

In particolare, il comma 2, letto in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, consentirebbe l'esercizio dell'attività venatoria anche nelle modalità di “appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane”, in violazione della normativa statale che non prevede l'ausilio del cane; il comma 3 non menziona, tra i divieti disposti all'interno delle ZPS, quello della “preapertura” dell'attività venatoria, divieto espressamente previsto dal d.m. 17 ottobre 2007.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Con riferimento al comma 2: dichiarata la incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, la disposizione non può più essere integrata con la previsione concernente l'impiego del cane da caccia nelle zone di protezione speciale.

Questione non fondata

Con riferimento al comma 3: in attesa che le Regioni provvedano ad assumere l'atto previsto con riferimento alle ZPS, si deve ritenere che i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci e vadano a integrare le previsioni regionali che ne sono parzialmente prive. Il silenzio del legislatore regionale non equivale ad escludere il divieto, che opera in forza di quanto stabilito dalla normativa dello Stato.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l.r. Abruzzo 39/2010; inammissibili le questioni relative agli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1; cessata la materia del contendere riguardo all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 3, comma 2; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3.