Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 71 e 27, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale – Legge finanziaria 2002) promossi dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Campania ed Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 71 della l. 448/2001 ha esteso alle aree demaniali statali site in tutto il territorio nazionale e non destinate all'esercizio della funzione pubblica il regime previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177 in tema di trasferimento ai comuni, per la successiva cessione ai privati che avessero costruito su di esse, di aree demaniali ubicate nella provincia di Belluno e in taluni comuni delle Province di Como, Bergamo e Rovigo, con conseguente sanatoria agli effetti urbanistici e cessazione di ogni pretesa per canoni o compensi per occupazione. I commi 16 e 17 dell'art. 27 della l. 448/2001 modificano l'art. 3, comma 1, della l. 177/1992 in tema di determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali e le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 42 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Motivi del ricorso
Le Regioni deducono sotto molteplici aspetti la lesione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio, edilizia, urbanistica e di valorizzazione dei beni ambientali. La sola Regione Basilicata impugna i commi 16 e 17 dell'art. 27 della l. 448/2001 per contrasto con gli articoli 5, 114 117, terzo comma, della Costituzione, ritenendo violata la potestà legislativa regionale in materia edilizia. Ritiene inoltre che il comma 17 violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto modifica irragionevolmente una disposizione del dpr 380/2001 la cui entrata in vigore era stata procrastinata essendo dubbia la sua conformità al nuovo Titolo V.
Decisione della Corte
Per quanto riguarda l'art. 71 della l. 448, la materia del contendere è cessata perché la norma è stata abrogata dall'art. 16 bis, comma 1, del dl 28 dicembre 2001, n. 452 introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16. Lo stesso art. 16 bis dispone al comma 2 che sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione della norma abrogata. La materia del contendere è anche cessata con riferimento al comma 16 dell'art. 27 della l. 448. Rimane la questione relativa al comma 17 dell'art. 27 della l. 448, che modifica parzialmente il comma 2 dell'art. 42 del Testo unico in materia edilizia approvato con dpr 380/2001 concernente la misura delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione. Questo contributo – contributo di concessione nel previgente regime di cui all'art. 3 della l. 47/1985 – è ora disciplinato dall'art. 16 del Testo unico, che lo considera un effetto del rilascio del permesso di costruire e lo commisura all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La norma non è riconducibile alla competenza residuale regionale, ma alla materia concorrente governo del territorio, nella quale rientrano anche la disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (cfr. sentenza 303/2003, n. 11.1 del Considerato in diritto) e l'edilizia. La norma non ha alcuna finalità perequativa, ma mira solo ad attenuare le conseguenze sanzionatorie del ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione. Occorre verificare se nel caso particolare è stato rispettato il criterio per cui, nelle materie di legislazione concorrente, la normativa statale deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio. La Corte ritiene che non eccedesse l'ambito della determinazione dei principi fondamentali l'art. 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, sia quando colpiva con una sanzione pecuniaria il ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione, sia quando demandava alla legge regionale il compito di stabilirne discrezionalmente l'importo, individuando tre fasce di inadempimento. E' vero che nella nuova versione dell'art. 42 l'ambito entro il quale la legge regionale determina la misura delle sanzioni risulta più angusto rispetto al passato, ma si tratta di una modificazione meramente quantitativa, che non tocca la struttura della norma, che continua quindi ad esprimere principi fondamentali.
Dichiarazione:
Dichiara per questo aspetto non fondata la questione di legittimità costituzionale; per gli altri aspetti, ritiene cessata la materia del contendere.