Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, introducendo l'art. 59-bis, comma 3, nella l.r. 23/1998, prevede che, ai fini della disciplina del prelievo venatorio in deroga, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti il provvedimento in deroga “sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico”.
Motivi di censura
La disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3, della l. 157/1992 il quale, nel recepire la normativa comunitaria, prevede che le deroghe alla direttiva 79/409/CEE siano applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
Non prevedendo l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19-bis, la disposizione viola i parametri costituzionali sia riguardo ai vincoli derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario (art. 117, comma 1, Cost), sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.).
Decisione della Corte
Questione non fondata
L'art. 19-bis, comma 1, della l. 157/1992 attribuisce alle Regioni la possibilità di introdurre deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e statale e sentito l'INFS (ora ISPRA) “o gli istituti riconosciuti a livello regionale”.
Lo stesso legislatore statale ha dunque previsto, in occasione della concessione di tali deroghe, la possibilità per l'organo regionale di avvalersi del parere reso sia dall'ISPRA sia da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale.
La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore vale anche per la previsione, nelle more della istituzione dell'IRFS, della possibilità di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico ad hoc, in quanto si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo “riconosciuto a livello regionale”.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Sardegna 5/2011.