Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 (Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art.1 stabilisce un ampliamento dell'area destinata a riserva naturale, pari a circa un terzo della superficie totale della riserva già esistente.
Motivi di censura
La legge istituisce un'altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti normativamente previsti, in ragione del mancato rispetto delle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, con riguardo ai requisiti e le finalità cui l'individuazione delle aree naturali deve rispondere e con riguardo alla mancata partecipazione degli enti locali territorialmente interessati al procedimento di istituzione della nuova area protetta.
Le riserve naturali rientrano nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato della tutela dell'ambiente. Le Regioni possono adottare norme conservative e migliorative dei parchi esistenti, ma non realizzare, attraverso leggi regionali che modifichino automaticamente delle pianificazioni territoriali esistenti, nuove estensioni su terreni estranei alla riserva.
Decisione della Corte
Questione fondata
In materia di disciplina delle aree naturali protette regionali, il coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati rappresenta, ai sensi dell'art. 22 della l. 394/1991, uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di una partecipazione volta a realizzare un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la realizzazione dell'area protetta mira a perseguire.
Nell'esercizio delle proprie competenze, le Regioni possono procedere ad interventi legislativi ampliativi della sfera di tutela riservata allo Stato, ma non adottare modalità procedimentali che si discostino dai principi fondamentali posti dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Abruzzo 60/2010.