Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (di approvazione del disegno di legge n. 729, recante “Norme in materia di riserva in favore degli enti locali”), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 5 integra le fattispecie previste dall'art. 25 della l.r. Sicilia n. 21/2003, in presenza delle quali l'assessore regionale del lavoro concede alle aziende ed enti pubblici dipendenti dalla Regione o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili, ripartito in cinque annualità. La disposizione amplia il novero dei destinatari dei contributi, inserendo la nuova fattispecie della assunzione del personale precario non dirigenziale, effettuata con determinate procedure selettive.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non quantifica l'onere derivante dalla sua applicazione e non provvede a dare copertura alla nuova spesa imputata a carico del bilancio regionale.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 16/2011 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere sul giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 sul disegno di legge n. 729.