Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21 giugno 2011, n. 719-515-673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo periodo, recepisce l'art. 108, commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 163/2006 in tema di “concorso di idee”, introducendo una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento secondo cui “la stazione appaltante acquisisce in proprietà l'idea premiata, con l'affidamento, al vincitore del concorso di idee, della realizzazione della progettazione, fino al livello richiesto”.
Motivi di censura
La disposizione è difforme da quella statale che prevede, all'art. 108, comma 6, del d.lgs. 163/2006, che l'affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso di idee, senza espletamento di gara, è possibile a condizione che tale facoltà sia prevista nel bando di concorso.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14, comma 2, lettera a), punto 4, ultimo periodo, stabilisce che i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica possono essere acquisiti dal vincitore del concorso dopo l'espletamento del concorso stesso.
Motivi di censura
La disposizione è difforme da quella statale che prevede, all'art. 108, comma 6, del d.lgs. 163/2006, che l'affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso di idee, senza espletamento di gara, è possibile a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14, comma 2, lettera a), punto 6, stabilisce che “l'idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, deve essere posta a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione”.
Motivi di censura
La disposizione impugnata esclude che i partecipanti premiati siano ammessi a tale procedura, ponendo quindi ostacoli all'attuazione del principio della libertà di concorrenza.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 15, introducendo un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo pari o inferiore a 150.000 euro, stabilisce che è sufficiente, ai fini dell'ammissione alle gare, la sola iscrizione degli operatori economici (imprese artigiane e società cooperative) da almeno un biennio al rispettivo albo.
Motivi di censura
La disposizione è impugnata per contrasto con l'art. 40, comma 8, del d.lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici, e con l'art. 90 del d.p.r. 207/2010, recante il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, in materia di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro. Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non può, anche se si tratta di lavori pubblici “sotto-soglia comunitaria”, modificare la disciplina statale, in quanto la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale criterio utile ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 11 fornisce l'interpretazione dell'art. 16, lettere l) ed m), del r.d. 274/1929, recante il regolamento per la professione di geometra.
Motivi di censura
Intervenendo in un ambito materiale estraneo alla competenza regionale, la disposizione fornisce l'interpretazione di una norma statale discostandosi dalla consolidata giurisprudenza formatasi sull'argomento.
La disposizione, inoltre, viola il principio secondo cui è riservata allo Stato, al fine di garantire l'uniformità della disciplina sul piano nazionale e la coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze, violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Infine, nell'individuare l'ambito delle opere edilizie di modeste dimensioni, la disposizione interviene ampliando le competenze dei geometri, in difformità dalla normativa statale e da quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui la competenza regionale nella materia delle professioni ha ad oggetto la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12/2011 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere sul giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana n. 719-515-673/2011.