Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2 e 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2011)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3, comma 2, lettera a), terzo periodo, modificando la legge regionale 20/2008, dispone che le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate, alla valorizzazione delle posizioni organizzative.
Motivi di censura
La disposizione tratta materia riservata alla contrattazione collettiva, in violazione del d. lgs. 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva e obbliga al rispetto della normativa contrattuale.
Il legislatore regionale legifera dunque oltre la propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione impugnata disciplina l'erogazione di incentivi ai dipendenti regionali, intervenendo in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali e regolandone il rapporto di impiego, ora privatizzato. I rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche, ai sensi del d. lgs. 165/2001 sono disciplinati dal codice civile e dalla leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
La disposizione è costituzionalmente illegittima in quanto, disciplinando un aspetto rientrante in materia di ordinamento civile, invade la competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14, comma 3, introduce diverse modifiche alla l.r. 26/2003 e inserisce l'art. 53 bis, il cui comma 3 dispone che la Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, provvede essa stessa a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo.
Motivi di censura
La disposizione impugnata, dettando misure incidenti sulle procedure di scelta del concessionario, disciplina la materia delle procedure di gara e quindi della concorrenza pubblica, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, materia la cui potestà legislativa è, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza.
La disposizione impugnata demanda alla Regione Lombardia l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta concernenti le procedure di gara, individuazione che invece la norma statale affida allo Stato.
La disposizione regionale incidendo direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, viola quindi la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Infine, la normativa censurata, oltre ad attribuire alla Regione una potestà legislativa che non le compete, postula una sorta di potere sostitutivo della Regione stessa allo Stato (“in assenza e nelle more” dell'intervento dello Stato) che non trova alcun ancoraggio nel dettato costituzionale.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 14 stabilisce che gli impianti concernenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche sono direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo (comma 7); la Regione, anche per il tramite di tali società, affida l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 8); le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle Province montane, o delle Province che abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare, sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 9); la concessione per l'uso delle acque pubbliche viene rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti (comma 10).
Motivi di censura
La disposizione regionale prefigura un sistema di affidamento di impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e non, invece, un sistema di affidamento tramite gare delle concessioni idroelettriche.
Essa si pone quindi in contrasto con il regime delle concessioni previsto dalle normative statali che enunciano i principi fondamentali in materia concorrente di energia, violando l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Prevedendo affidamenti diretti, senza gara, la normativa si pone poi in contrasto con i vincoli e i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in tema di concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
L'art. 14, comma 7, viola anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Decisione della Corte
Questione fondata
La legislazione statale è chiara infatti nel richiedere le procedure di gara ad evidenza pubblica, la cui disciplina è riconducibile per intero alla tutela della concorrenza, con conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato. La normativa regionale, demandando l'individuazione del soggetto affidatario alla Regione, viola questa competenza legislativa esclusiva.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l.r. 19/2010, nella parte in cui inserisce l'art. 53-bis, e quindi i censurati commi 7, 8, 9, 10.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della l.r. Lombardia 19/2010, e dell'articolo 14 nella parte in cui, modificando la l.r. 26/2003, introduce l'art. 53-bis, e di questo i commi 3, 7, 8, 9 e 10.