Sentenza n.328 - deposito 7 2011

Appalti di lavori pubblici


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale), e dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli artt. 1 e 2 della legge 14/2002 individuano le disposizioni che gli enti e le pubbliche amministrazioni devono rispettare se intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale (art. 1) e stabiliscono che la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici attestata sulla base delle disposizioni della medesima legge, costituisca condizione sufficiente ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di interesse regionale (art. 2).



Motivi di censura

Le disposizioni delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalla amministrazioni aggiudicatrici. Tale disciplina legislativa rientra in ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale ambito.



Decisione della Corte

Questione fondata

Alla Regione Sardegna, in virtù della sua autonomia speciale, è attribuita competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici, da esercitare in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e delle disposizioni di principio contenute nel d. lgs. 163/2006, che fissa i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza. Le disposizioni, delineando un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nell'ambito della tutela della concorrenza, il quale può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle procedure di gara.



Contenuto della disposizione impugnata

La l. 14/2002 istituisce e disciplina le finalità, il funzionamento e gli effetti del “sistema di qualificazione regionale” delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.).

L'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006 stabilisce che sistema di qualificazione è attuato solo da “organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati ed anche controllati dall'Autorità”.



Motivi di censura

Il contenuto della legge viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, la quale, all'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006, stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese è attuato da organismi appositamente autorizzati e controllati dall'Autorità.

Al contrario, se non si dovesse ritenere effettiva tale violazione, si dovrebbe riconoscere alla Regione Sardegna, titolare di una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, uno spazio legislativo in materia di qualificazione delle imprese, e ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006, in quanto lesivo dell'art. 3, lett. e), della l. cost. 3/1948, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico privatistico di certificazione, non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza.



Decisione della Corte

Questione inammissibile

La Corte rileva che le eccezioni di inammissibilità sollevate nei confronti della l. 14/2002 e dell'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006 siano da ritenersi fondate in quanto le due questioni di legittimità costituzionale sono state formulate in maniera alternativa e ipotetica, frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza aver optato per uno dei due.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Sardegna 14/2002; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della l.r. Sardegna 14/2002, nonché dell'art. 40, comma 3, del d. lgs. 163/2006.