Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 11 detta una serie di adempimenti relativi all'attuazione del piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto il 29 novembre 2010, che prevede la ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR tramite provvedimento della Giunta (comma 3); tale provvedimento deve contenere un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro limiti fissati dalla normativa statale, nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) (comma 4) e la determinazione degli indirizzi applicativi (comma 5).
Motivi di censura
La disposizione viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto prevede che la Regione adotti provvedimenti e piani che implicano misure e interventi “paralleli” ai provvedimenti e piani che formano già oggetto sia dell'Accordo stipulato il 29 novembre 2010, sia del piano di rientro del disavanzo sanitario, omettendo inoltre qualsiasi richiamo ad esso.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Successivamente all'impugnazione, la Regione Puglia ha abrogato i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge. Verificata la non avvenuta attuazione della norma abrogata, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 13 dispone l'estensione delle categorie di soggetti che, per reddito, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici (comma 1); demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di riconoscimento e fruizione di tali esenzioni (comma 2).
Motivi di censura
La disposizione regionale include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non previste dalla legge 537/1993, che stabilisce espressamente le categorie di soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria e anche le modalità e i limiti economici di reddito che danno diritto a tali esenzioni. Si ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del piano di rientro.
La mancata previsione di una copertura finanziaria pone la normativa in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Successivamente all'impugnazione, la Regione Puglia ha abrogato l'art. 13 della legge. L'Avvocatura dello Stato ha quindi dichiarato di rinunciare a questa parte del ricorso. Verificato che la disposizione ha comunque avuto applicazione, la Corte ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in quanto la disposizione regionale, includendo tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 37 detta norme riguardanti il Parco naturale regionale «Terra delle gravine» e dispone l'abrogazione delle norme della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 che prevedevano il divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del Parco e di “transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali”.
Motivi di censura
La disposizione, abrogando la normativa statale che rimetteva al regolamento del parco la disciplina del soggiorno e della circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo al suo interno, nonché la legislazione statale che individua standard minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, viola la competenza legislativa esclusiva statale definita dall'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La disposizione interferisce inoltre nei confronti di specie, habitat e habitat di specie protette, materia disciplinata dalle direttive europee, violando l'art. 117, primo comma, Cost. che obbliga al rispetto dei vincoli comunitari.
Decisione della Corte
Questione fondata
Con l'abrogazione del divieto di transito con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale, la legge regionale è entrata in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
In materia di tutela delle aree naturali protette, infatti, la Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato. Nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, può invece prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela.
In via consequenziale, l'art. 37 è illegittimo nella parte in cui abroga il divieto di esercitare attività venatoria all'interno del parco.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 46 prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, i cui compiti sono definiti per legge regionale.
Motivi di censura
La disposizione si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento che attribuisce al Ministero dell'Interno la possibilità di regolamentare su tutto il territorio nazionale la materia trattata dalla legge regionale in oggetto.
La normativa viola quindi la competenza legislativa esclusiva statale in materia di pubblica sicurezza, art. 117, secondo comma, lettera h), e la legge 50/2010, in quanto il legislatore regionale introduce disposizioni sulla costituzione e sul funzionamento di una Agenzia regionale con analoghe funzioni all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata, istituendo un'Agenzia regionale con compiti assimilabili a quelli svolti dalla neo costituita Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lede la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 51 disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti regionali, prorogando il termine entro il quale, in attesa del completamento dell'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.
Motivi di censura
La disposizione, procrastinando l'applicazione della rilevazione automatica delle presenze, comporta una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, violando in questo modo il principio di uguaglianza tra cittadini disciplinato dall'art. 3 della Costituzione.
La normativa interferisce inoltre in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 3, comma 83, della legge 244/2007 stabilisce che l'erogazione degli straordinari ai pubblici dipendenti può avvenire solo tramite rilevazione automatica delle presenze. Tale disposizione costituisce principio fondamentale di contenimento della spesa e buon andamento della pubblica amministrazione, e la sua applicazione non prevede alcuna proroga. La disposizione impugnata, provocando un ritardo nell'attuazione della rilevazione automatica delle presenze, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, comportando inoltre una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 54 stabilisce che ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento delle cariche pubbliche.
Motivi di censura
La normativa disciplina il trattamento delle cariche elettive e prevede, e assume a carico del bilancio regionale, anche oneri previdenziali, ledendo la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., sia il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra le cariche elettive.
Decisione della Corte
Questione fondata
La legislazione statale non prevede l'ipotesi della contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici con funzione di assessori regionali, salvo che essi non ricoprano anche la carica di consiglieri eletti.
Spetta allo Stato estendere, nel caso, l'ambito soggettivo di applicazione.
L'equiparazione in tema di previdenza sociale effettuata dal legislatore regionale tra assessori regionali non consiglieri e assessori regionali consiglieri esorbita quindi dalla sua competenza, ledendo la competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di previdenza sociale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., e determinando una difformità di trattamento delle le cariche elettive da una Regione all'altra, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Motivi del ricorso
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 della l.r. Puglia 19/2010 e dell'art. 37, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della l.r. Puglia 18/2005; dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 13 della l.r. Puglia 14/2011 e dell'art. 37 della l.r. Puglia 19/2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della l.r. Puglia 18/2005; dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'art. 11, commi 3, 4 e 5, l.r. Puglia 19/2010.