Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.), promosso dal Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli artt. 5, 11 e 13 riservano la direzione del SerT al solo personale medico, con esclusione del personale appartenente al profilo professionale di psicologo, sia a regime (artt. 5 e 11) sia nella fase di prima applicazione (art.13).
Motivi di censura
Contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla disciplina statale in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare con l'art. 2, comma 1, legge n. 45/1999 sul conferimento degli incarichi dirigenziali dei SerT.
La disposizione, disciplinando lo stato giuridico del personale addetto al SSN, interviene in materia di lavoro pubblico “privatizzato”, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Violazione anche dell'art. 3 Cost. in quanto, precludendo ai soggetti con profilo professionale di psicologo di poter accedere ai posti da dirigente, la normativa attua una discriminazione non giustificata, poiché rispetto alle finalità e ai compiti istituzionali dei SerT, le prestazioni a carattere psicologico e socio-riabilitativo assumono rilievo non inferiore a quello di carattere medico-farmacologico.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il complesso della normativa statale e regionale equipara costantemente le figure professionali di medici e psicologi, come riconosciuto esplicitamente anche dalla giurisprudenza amministrativa. La disposizione impugnata è irragionevole nella parte in cui esclude il personale con profilo di psicologo dalla possibilità di accedere alle selezioni per posti dirigenziali, tenendo inoltre in considerazione la natura e le finalità stesse dei SerT.
La normativa è costituzionalmente illegittima in quanto si traduce in una discriminazione della categoria professionale degli psicologici e si pone in contrasto con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione degli organici dei SerT e con l'art. 3 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della l.r. Puglia 27/1999.