Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma impugnata modifica la l.r. 26/2003 introducendo nell'art. 49 i commi 2, 4 e 6 lettera c).Il comma 2 viene impugnato nella parte in cui consente il conferimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato a società patrimoniali d'àmbito a capitale interamente pubblico, non cedibile.
Il comma 4 nella parte in cui prevede che l'ente responsabile dell'ATO possa assegnare alla società patrimoniale d'ambito a capitale interamente pubblico il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio.
Il comma 6, lettera c), prevede che l'ente responsabile dell'ATO, al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, effettua la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.
Motivi di censura
Con riguardo al comma 2, dell'art. 49, l.r. 26/2003, la norma si pone in contrasto la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali e tutela dell'ambiente, sotto i diversi profili del principio di pubblicità delle reti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dell'assoggettamento delle infrastrutture idriche al regime del demanio pubblico con conseguente inalienabilità (art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), Cost.).
Inoltre, contrasta con il vincolo comunitario secondo il quale tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche (art. 117, primo comma, Cost.) .
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione regionale censurata prevede, sia pure con riferimento alle sole infrastrutture idriche, un caso di cessione ad un soggetto di diritto privato – la società patrimoniale d'àmbito a capitale pubblico incedibile – di beni demaniali (nozione in cui le reti vanno ricomprese) e, perciò, incide sul regime giuridico della proprietà pubblica. Essa va, pertanto, ascritta alla materia ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). La Regione è legittimata a disporre in tale materia solo ove la legge regionale costituisca attuazione di una specifica normativa statale (che, nella specie, manca, posto che il comma 13 dell'art. 113 del TUEL, che consentiva il conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico, andava considerato tacitamente abrogato, per incompatibilità, dal comma 5 dell'art. 23-bis del decreto legge 112/2008, che stabilisce il principio secondo il quale le reti sono di proprietà pubblica). Il comma 13 dell'art. 113 del TUEL non ha ripreso vigore a seguito della dichiarazione – ex art. 1, comma 1, d.p.r. 113/2011 – dell'avvenuta abrogazione dell'intero art. 23-bis del d.l. 112/2008 per effetto dell'esito del referendum popolare (in questo senso, specificamente, sentenza Corte costituzionale 24/2011).
La previsione dell'incedibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica non garantisce il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni demaniali, in ragione del fatto che l'incedibilità delle quote od azioni del capitale sociale non comporta anche l'incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società. La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione.
Motivi di censura
Con riguardo al comma 4, dell'art. 49, l.r. 26/2003, la norma si pone in contrasto (violazione art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), Cost.) con la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali e tutela dell'ambiente, secondo la quale l'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato (art. 150, comma 2, d. lgs. 152/2006) e le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dall'Autorità (art. 2, comma 186-bis, legge 191/2009).
Decisione della Corte
Questione fondata
La norma impugnata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'àmbito, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione costituzionalmente illegittima.
Motivi di censura
Relativamente al comma 6, lettera c), dell'art. 49, l.r. 26/2003, si evidenziano le stesse illegittimità prospettate con riferimento al comma 2.
Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d'àmbito e pertanto manca il collegamento con le censure relative al comma 2.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'art. 49 della l.r. Lombardia 26/2003, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera t), della l.r. Lombardia 21/2010; non fondata la questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 49, comma 6, lett. c).