Sentenza n.310 - deposito 23 2011


L'art. 11, comma 1, autorizza la Giunta regionale a promuovere e perfezionare la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese.



Motivi di censura

La disposizione inserisce nell'organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, una società regionale a capitale interamente pubblico, in contrasto con il principio della tutela unitaria del patrimonio culturale, attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; lede inoltre la competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di valorizzazione dei beni culturali in quanto non prevede alcuna forma di cooperazione con lo Stato, necessaria nel caso in cui l'attività di valorizzazione non sia attuata direttamente dallo Stato.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente all'impugnazione, la disposizione è stata modificata dall'art. 1 della l.r. Calabria 31/2011 in maniera ritenuta satisfattiva rispetto alle pretese del ricorrente e ne è stata verificata la non avvenuta attuazione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 49 prevede che la Regione Calabria attribuisce ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti dalle società dalla stessa partecipate, la missione di servizio di interesse economico generale, con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale. Spetta alla Giunta regionale approvare, sentita la Commissione Assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e le Società di gestione interessate, nel rispetto delle condizioni previste per la compensazione degli oneri di servizio pubblico.



Motivi di censura

La norma impugnata prevede la possibilità di derogare, in parte, alle regole in materia di concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Successivamente al ricorso, la disposizione impugnata è stata implicitamente abrogata dall'art. 1 della l.r. 25/2011 e ne è stata verificata la non avvenuta attuazione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 14, comma 1, autorizza la Giunta regionale a coprire i posti vacanti della propria dotazione organica disponendo il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti dell'Azienda forestale regionale (AFOR) già in servizio presso gli uffici regionali alla data della pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali.



Motivi di censura

La disposizione impugnata contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. attribuendo ai dipendenti ex AFOR, in modo indiscriminato e senza regolare concorso pubblico, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. La giurisprudenza della Corte costituzionale consente deroghe al principio del concorso pubblico solo quando esse sono funzionali al buon andamento dell'amministrazione e solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione impugnata non rientra nei casi di deroghe al principio del pubblico concorso, circoscritti dalla Corte in modo rigoroso, con violazione quindi dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 15 conferma, sulla base di eccezionali ragioni di continuità dell'azione amministrativa, la validità degli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010.



Motivi di censura

Mantenendo validi gli incarichi dirigenziali conferiti per la copertura dei posti vacanti, la disposizione interferisce sulla disciplina del contratto dei dirigenti esterni e sui profili connessi all'instaurazione e alla durata del rapporto, violando in particolare l'art. 40, comma 1, lettera f), d. lgs. 150/2009 e di conseguenza la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione impugnata assegna incarichi dirigenziali esterni mediante un contratto di lavoro di diritto privato, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 16, commi 1 e 5, stabiliscono i termini finali entro i quali può essere disposta la stabilizzazione occupazionale di alcune figure di lavoratori precari.



Motivi di censura

La normativa statale, in particolare l'art. 17, comma 10, del d.l. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini), impone una serie di vincoli alla possibilità di stabilizzare il personale al fine di rientrare nei limiti fissati dalle disponibilità finanziarie esistenti. Sebbene programmate e autorizzate, la normativa statale non consente quindi una generica salvaguardia delle stabilizzazioni. Violando i limiti alle stabilizzazioni, la disposizione impugnata si pone in contrasto con i principi fondamentali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.



Decisione della Corte

Questione fondata

La Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in quanto si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica. La disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima, in quanto sottrae le stabilizzazioni in oggetto ai vincoli previsti dalla normativa statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 18 disciplina la copertura dei posti di qualifica dirigenziale nei ruoli della Regione Calabria tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.



Motivi di censura

Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., in quanto la normativa impugnata esclude dal concorso coloro che non siano già dipendenti dell'amministrazione, restringendo in questo modo la categoria dei soggetti legittimati a partecipare alla selezione. Non sono inoltre presenti ragioni eccezionali di interesse pubblico che giustifichino deroghe al concorso pubblico.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione viola il principio di pubblico concorso in quanto restringe ai soli dipendenti regionali la possibilità di accedere ai posti di qualifica di dirigente, senza alcuna specificazione né giustificazione che possa rientrare tra le deroghe previste dalla normativa in materia di concorso pubblico.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 29 dispone una serie di privilegi (priorità di indizione ai procedimenti unici, con esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati, e deroghe ai procedimenti di verifica) per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale che intendono proporre iniziative nella materia della produzione delle energie rinnovabili.



Motivi di censura

Violazione dei principi fondamentali in materia di energia, la cui produzione, anche da fonte rinnovabile, deve avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile con riserve, monopoli e privilegi pubblici. La disposizione, producendo distorsione nel mercato della produzione di energia da fonte rinnovabile, si pone in contrasto con gli art. 41, 3, e 117, primo e terzo comma, Cost.



Decisione della Corte

Questione fondata

Le misure compensative previste dalla norma comportano per la Regione e per gli enti locali vantaggi economici che sono vietati dalla normativa statale. La norma produce quindi una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonte rinnovabile, in violazione degli art. 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 46 ammette la compatibilità di carica tra le cariche di presidente e assessore della giunta provinciale e di sindaco e assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con la carica di consigliere regionale. Il consigliere regionale che ricopre entrambe le cariche deve optare e percepire solo una indennità di carica.



Motivi di censura

Violazione del principio fondamentale di divieto di cumulo di funzioni pubbliche, cui si può derogare solo in casi eccezionali. La disposizione viola l'art. 65, comma 1, del d. lgs. 267/2000, che definisce incompatibili la carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale e di sindaco e assessori comunali in territorio regionale, e di conseguenza viola l'art. 122, primo comma, della Costituzione.

Inoltre la norma si pone in contrasto l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva statale in materia di organi di governo di comuni, province e città metropolitane, compresa la materia di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori di province e comuni.

Infine la norma impugnata consente di concorrere alla carica di consigliere regionale  soggetti che, a causa della titolarità delle funzioni pubbliche sopra indicate, non potrebbero candidarsi alla stessa carica in altre Regioni, violando l'art. 51 della Costituzione. 



Decisione della Corte

Questione fondata

La norma impugnata disattende integralmente il principio di non cumulo, stabilendo invece l'opposto principio della generale compatibilità delle cariche in esame. Essa è quindi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost. in materia di incompatibilità delle cariche, e 51 Cost. in quanto lede il principio di uguaglianza tra i cittadini nell'accesso alle cariche elettive.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 50 fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria. Questi periodi possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.



Motivi di censura

La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si pone in contrasto con l'art. 18 della legge 157/1992, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La disposizione inoltre non prevede il parere preventivo dell'ISPRA, da richiedere per poter fissare il calendario venatorio.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione impugnata, non prevedendo il parere preventivo dell'ISPRA in tema di calendario venatorio, viola le norme statali che fissano gli standard minimi e uniformi di tutela della fauna in tutto il territorio nazionale, e di conseguenza anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della l.r. Calabria 34/2010;  cessata la materia del contendere in relazione agli artt. 11, comma 1, e 49.