Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 20, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002) promosso dalla Regione Toscana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 52, comma 20, della l. 448/2001 modifica le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della l. 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) relativamente alla violazione del divieto di fumo (art. 1) e alla mancata esposizione, da parte dei soggetti obbligati, degli avvisi riportanti il divieto medesimo (art. 2).
Motivi del ricorso
Secondo la Regione, la disposizione impugnata attiene alla materia tutela della salute, attribuita alla competenza legislativa regionale dal terzo comma dell'art. 117, in relazione alla quale allo Stato compete solo la fissazione dei principi fondamentali e non anche la determinazione delle sanzioni amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni. Tale determinazione costituisce disciplina di dettaglio di competenza regionale che viene in questo modo lesa.
Decisione della Corte
La l. 584/1975, come la successiva 3/2003, fissa regole uniformi contenenti divieti ed obblighi validi su tutto il territorio nazionale per tutelare la salubrità dell'ambiente atmosferico. Per garantire l'osservanza di questi divieti ed obblighi, aventi natura di principio fondamentale, la legge statale commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale e prefigurate nei loro limiti minimi e massimi, all'interno dei quali vale la discrezionalità del giudice, ma non quella del legislatore regionale, che non ha nessuno spazio quanto a fattispecie e sanzioni. Le fattispecie di illecito amministrativo previste dalla l. 584/1975 e dalla l. 3/2003 sono finalizzate alla tutela della salute, che l'art. 32 della Costituzione assegna alle cure della Repubblica. Stante la nocività del fumo passivo, non ricorre nessun logico motivo perché il bene salute della persona possa essere tutelato differentemente sul territorio della Repubblica e la rilevanza dell'illecito possa variare da un luogo all'altro del territorio nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.