Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo della legge regionale 12/2005 prevede che “Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.”.
Motivi di censura
La definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia riportata dalla disposizione regionale si discosta da quella indicata nell'art. 3 del d.p.r. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), che stabilisce per questo tipo di interventi il vincolo di identità di volumetria e di sagoma tra il nuovo edificio e il preesistente.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi rientrano nella normativa di principio in materia di governo del territorio; a maggior ragione costituiscono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie degli interventi edilizi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.
La disposizione impugnata, nel definire come ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, si pone in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 103 della l.r. 12/2005 dispone che, con l'entrata in vigore della medesima l.r. 12/2005, cessa di avere diretta applicazione in Regione Lombardia la disciplina di dettaglio prevista da determinati articoli del d.p.r. 380/2001, comprendendo tra questi anche l'articolo 3.
Motivi di censura
Disponendo la disapplicazione di disposizioni qualificate “di dettaglio”, la disposizione regionale esclude il carattere di principio fondamentale dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001, recante la definizione degli interventi edilizi.
Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione, nella parte in cui, qualificando come “disciplina di dettaglio” numerose disposizioni statali, dispone la disapplicazione della legislazione statale di principio in materia di governo del territorio, è costituzionalmente illegittima in quanto lede l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 22 della l.r. 7/2010 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della l.r. 12/2005, specificando che “la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma”.
Motivi di censura
La disposizione interpreta in maniera autentica l'art. 27 escludendo quanto sino a quel momento affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ossia che nelle attività di ristrutturazione edilizia andasse rispettato il limite della sagoma dell'edificio preesistente, trattandosi di un principio generale che orienta anche l'interpretazione della legislazione regionale.
La norma viola quindi la competenza concorrente dello Stato in materia di governo del territorio.
Decisione della Corte
Questione fondata
Spettando alla legislazione statale la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi, come definite dall'art. 3 del d.p.r. 380/2001, l'interpretazione autentica che l'art. 22 della l.r. 7/2010 applica all'art. 27 della l.r. 12/2005 viola la competenza concorrente dello stato in materia di governo del territorio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della l.r. Lombardia 12/2005, e dell'art. 22 della l.r. Lombardia 7/2010.