Sentenza n.308 - deposito 11 2011

Energia


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)»


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, lettera a) individua la valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'art. 1, comma 1, lettera b) stabilisce che, a norma del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)  costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, così dichiarati ai sensi del d. lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo.



Motivi di censura

Le norme impugnate prevedono un divieto generalizzato di localizzazione di tali impianti, mentre le linee guida nazionali, adottate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, prevedono che le Regioni possono individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili previo espletamento di apposita istruttoria, solo con riferimento a specifici siti e in relazione all'installazione di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti.

Le disposizioni sarebbero anche in contrasto con l'art. 12, commi 3 e 4, del d. lgs. 387/2003, in quanto non consentirebbero il rispetto del procedimento previsto dal legislatore statale in materia di rilascio di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, impedendo ogni valutazione da parte delle amministrazioni coinvolte e limiterebbero inoltre il libero accesso al mercato dell'energia e impedirebbero il rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato con riferimento alla maggiore produzione di energia da fonti alternative.



Decisione della Corte

Questione fondata

Il legislatore regionale non può procedere autonomamente all'individuazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione degli impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali, la cui adozione è informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. Molise 23/2010.