Sentenza n.305 - deposito 11 2011


Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371, recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto della conflitto di attribuzione

La delibera di Giunta individua le deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori.



Motivi di censura

Il provvedimento derogatorio è stato adottato in assenza dei presupposti e delle condizioni alla cui osservanza la normativa comunitaria subordina il rilascio. In particolare, la direttiva 2009/147/CE subordina la deroga al divieto di cattura delle specie protette alla ricorrenza di determinate condizioni ed in misura non eccedente le “piccole quantità”, mentre l'art. 19-bis della legge 157/1992 precisa, al comma 3, che la deroga deve anche essere preceduta dalla acquisizione del parere espresso dall'INFS (ora sostituito dall'ISPRA).



Decisione della Corte

Inammissibilità del conflitto di attribuzioni

La figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto.

In questa ultima ipotesi, occorre che l'atto per il suo contenuto sia idoneo ad arrecare pregiudizio alla sfera di competenze costituzionali vantate dall'ente ricorrente.

Nel caso in esame, la stessa normativa che si assume violata contiene una disposizione che consentiva allo Stato di annullare il provvedimento impugnato: l'art. 19-bis, comma 4, della l.  157/1992 prevede infatti il potere di annullamento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, dei provvedimenti con i quali sono state fissate deroghe al regime di cacciabilità delle specie animali, se ritenuti in contrasto con la legislazione vigente e previa diffida alla Regione interessata.

E' contraddittorio e illogico sostenere che un atto, la cui complessiva regolamentazione prevede anche la sottoposizione al potere di annullamento dello Stato, possa determinare un vulnus alla sfera di attribuzioni costituzionali di quest'ultimo.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione.