Sentenza n.299 - deposito 10 2011

Pubblico impiego


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011


Contenuto delle disposizioni impugnate


La norma impugnata prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione e di editoria, e di «Marche Film Commission», previo espletamento di una procedura interamente riservata al personale della suddetta associazione.



Motivi di censura

La disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 97 Cost., in quanto prevederebbe una assunzione riservata, sottratta all'operatività della regola del pubblico concorso, senza addurre le necessarie precisazioni riguardo alle ragioni giustificative della deroga, alla luce del criterio di eccezionalità e specificità.



Decisione della Corte

Questione fondata

La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è stata delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali  alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. La natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore è prevista la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della l.r. Marche 20/2010.