Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso dalla Corte di cassazione
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione denunciata – abrogata, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale – stabiliva che i soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali fatta esclusione per gli inerti e tossici e nocivi, nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, fossero tenuti a corrispondere un contributo annuo pari per ogni chilogrammo di rifiuti.
Motivi di censura
La norma viola l'art. 119 Cost. – nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e 23 della Costituzione perché, in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta, istituisce un tributo o, comunque, una prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria.
Decisione della Corte
Questione fondata
L'interpretazione circa la natura tributaria del contributo è corretta, perché rispettosa dei criteri idonei a qualificare un'entrata come tributaria, consistenti: a) nella doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; b) nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (il contributo era infatti destinato al finanziamento di spese pubbliche ambientali).
La prestazione contributiva in esame, rispondendo alle indicate caratteristiche essenziali del tributo, ha la natura fiscale ed in particolare costituisce un tributo di scopo.
La potestà legislativa tributaria regionale – che costituisce un aspetto dell'autonomia finanziaria garantita alle Regioni – non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo. In base a tale disposizione, la potestà normativa regionale si configura, perciò, come meramente attuativa delle leggi statali. Nella specie, però, non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale che abbia attribuito alla Regione Piemonte la suddetta potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. Piemonte 18/1986.