Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La norma impugnata prevedeva spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio, senza però nulla disporre riguardo alla loro copertura.
Motivi di censura
Violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira. La copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri.
La mancanza di copertura per far fronte agli oneri finanziari comporta violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l.r. Abruzzo 54/2010.