Sentenza n.271 - deposito 21 2011

Finanza regionale


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) promosso dal Tribunale di Catanzaro


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata stabiliva che l'articolo 7, comma 6, della legge regionale 8/2005 (che prevede, quale incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto d'impiego, il versamento di una indennità, la cui misura «sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro), dovesse essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge fosse quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all'art. 52, lettera c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato.



Motivi di censura

La disposizione contrasta con i canoni costituzionali di ragionevolezza e in particolare lede l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali, poiché i dipendenti regionali, nell'aderire alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avrebbero confidato, alla luce dello specifico quadro normativo previgente, nella certezza dell'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'indennità supplementare.



Decisione della Corte

Questione fondata

La giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, e tra questi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nella tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Il riferimento alla retribuzione mensile lorda contenuto nella normativa regionale induceva a  ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra le quali si colloca la tredicesima mensilità. La natura retributiva di questa è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza.

La disposizione impugnata, nello stabilire che l'art. 7, comma 6, della l.r. 8/2005 deve essere inteso nel senso che dal concetto di retribuzione lorda ai fini della determinazione dell'indennità supplementare va escluso il rateo di tredicesima mensilità, non è conforme a Costituzione: i dipendenti regionali hanno riposto un legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell'indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità e in questo quadro si è consolidata la posizione giuridica di coloro che hanno perfezionato l'accordo di risoluzione del rapporto d'impiego ben prima che sopravvenisse la norma censurata.

La norma ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto. 


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, della l.r. Calabria 15/2008.