Sentenza n.263 - deposito 12 2011


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'articolo 1 attribuisce alla Giunta regionale il compito di ridefinire le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali (comma 1) e prevede la soppressione, con una eccezione, delle aree contigue disciplinate dal piano del parco o dal provvedimento istitutivo; la relativa perimetrazione, pur rilevante per alcuni aspetti inerenti alla pianificazione e alla programmazione, non è valida ai fini dei limiti relativi all'esercizio dell'attività venatoria (comma 2).



Motivi di censura

La disposizione contrasta con la normativa statale: il comma 1 non prevede la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati; il comma consentirebbe l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disciplina delle aree protette, contenuta nella legge 394/1991, recante la legge quadro sulle aree protette, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

La Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela.

L'art. 32, comma 2, della l. 394/1991 prevede che i confini delle aree contigue sono determinati dalle Regioni d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e l'art. 32, comma 3, stabilisce che all'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua. Sono quindi dichiarate illegittime entrambe le disposizioni.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della l.r. Liguria 21/2010 nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, e dell'articolo 1, comma 2, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.