Sentenza n.258 - deposito 30 2011

Valutazione di impatto ambientale


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione regionale stabilisce che la mancata pronuncia dell'autorità competente, nel termine di giorni 60, sulla domanda relativa ad un progetto da assoggettare alla procedura di impatto ambientale (VIA), comporta l'esclusione del progetto dalla procedura medesima.



Motivi di censura

Violazione dell'art. 9 Cost., oltre che dell'art. 97 Cost., per essere l'atto autorizzativo implicito validamente utilizzabile nei procedimenti in cui l'amministrazione deve solo verificare la conformità dell'istanza del privato rispetto ad uno schema normativo predeterminato, e non in materia ambientale, in cui sono necessarie valutazioni di compatibilità con la tutela ambientale, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per essere il silenzio-assenso, previsto dalla disposizione regionale, in contrasto con i principi dettati dallo Stato in materia nella quale è configurabile la competenza esclusiva.



Decisione della Corte

Questione manifestamente inammissibile

La disposizione impugnata si riferisce alle opere per le quali spetta alla Regione la verifica di compatibilità ambientale. Inoltre, la previsione del silenzio-assenso costituisce applicazione del principio sancito dalla normativa statale (art. 10, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 1996), ripreso quasi testualmente dalla disposizione regionale.


Motivi del ricorso


 



 


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, della l.r. Marche 7/2004.