Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, e del combinato disposto dei commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), promosso dal TAR Veneto
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che nelle discariche per rifiuti speciali è riservata una quota per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi dai produttori e dai titolari delle attività di trattamento o di recupero (comma 2); in attuazione del principio di derivazione comunitaria per cui i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1 a condizione che nella Regione nel cui territorio sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento (comma 3).
Motivi della ordinanza di remissione
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto la disposizione sarebbe incoerente con il principio fondamentale della legislazione statale volto allo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti idonei prossimi al luogo di produzione dei rifiuti; dall'applicazione della norma deriverebbe inoltre un incremento della movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi sul territorio; lesione anche del principio di libera iniziativa economica.
Il combinato disposto dei commi 2 e 3 – nella parte in cui individua nel 25 per cento della capacità recettiva la quota riservata ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi rispetto a chi abbia realizzato l'impianto di smaltimento – è riferibile anche ai rifiuti prodotti al di fuori della Regione Veneto e viola anche l'art. 120 Cost. che vieta alle Regioni l'adozione di provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle cose.
Decisione della Corte
Questione inammissibile con riferimento al combinato disposto dei commi 2 e 3
Questione fondata con riferimento al comma 2
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante nella competenza statale esclusiva, pur riconoscendosi la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
La disposizione censurata, fissando al soggetto produttore dei rifiuti speciali non pericolosi limiti alla possibilità di smaltimento di tali rifiuti nelle discariche ubicate nella Regione, ha individuato un principio autonomo estraneo alla legislazione statale in materia ambientale, che anzi esclude la sussistenza del principio dell'autosufficienza locale con riferimento ai rifiuti speciali anche non pericolosi, e viola anche il principio recepito dalla normativa statale in base al quale si deve tendere a ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
Sotto altro profilo, considerando che, anche alla luce della normativa comunitaria, il rifiuto è pur sempre considerato un prodotto, la disposizione si pone in contrasto anche con l'art. 41 Cost. in quanto, fissando un limite alla possibilità di ricevere rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica, determina, in assenza di ragioni di utilità sociale ovvero senza che ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dell'uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo, alla sua libera facoltà di svolgere un'iniziativa economica.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, della legge della regione Veneto 3/2000.