Giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della l.r. Lazio 16/2002 afferma che la legge è finalizzata a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro; l'art. 2 definisce gli atti e i comportamenti costituenti mobbing; l'art. 3 prevede iniziative da parte degli organi paritetici previsti dal d.lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dirette a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori; l'art. 4 stabilisce che le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni con associazioni senza fini di lucro, di centri che assistono il lavoratore oggetto di discriminazioni; questi centri, se ravvisano ipotesi di mobbing, adottano le iniziative a tutela dal lavoratore, eventualmente indirizzandolo al servizio sanitario specialistico. E' prevista la composizione del centro anti-mobbing. L'art. 5 prevede iniziative degli enti locali sull'informazione antimobbing e la prevenzione della sua insorgenza; l'art. 6 istituisce un Osservatorio regionale per lo studio e il monitoraggio del fenomeno mobbing.
Motivi del ricorso
Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. La disciplina del mobbing rientra nella tutela della salute e nella tutela e sicurezza del lavoro, materie entrambe di legislazione concorrente, nelle quali la Regione Lazio ha fissato essa stessa i principi fondamentali.
Decisione della Corte
Le Regioni possono esercitare la propria potestà legislativa anche in difetto di una legge statale di principi, in quanto questi possono essere desunti dalla preesistente legislazione statale (307, 201 e 196 del 2003; 282/2002). La definizione di mobbing, tratta dalle scienze sociologiche, comprende quell'insieme di atti o comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un lavoratore dai componenti del gruppo di lavoro o dal suo stesso capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato ad escludere la vittima dal gruppo. La giurisprudenza riconduce le ipotesi di mobbing all'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro). La disciplina del mobbing mira a salvaguardare la dignità e i diritti fondamentali del lavoratore (art. 2 e 3, comma primo, Costituzione) ed è riconducibile, sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), Costituzione). Sotto il profilo dell'incidenza degli atti vessatori sulla salute fisica e psichica del lavoratore, la disciplina rientra nella tutela e sicurezza del lavoro e nella tutela della salute (art. 117, comma terzo, Costituzione). Richiama a questo proposito atti interni, non legislativi (Piano sanitario nazionale 2003- 2003) e atti comunitari. Il legislatore regionale ha fornito la nozione giuridica di un fenomeno individuato dalle scienze sociali ma non ancora oggetto di specifica disciplina statale. Alcuni comportamenti che la legge regionale ritiene esemplificativi di mobbing costituiscono fattispecie penalmente rilevanti e altre integrano ipotesi di violazione di obblighi del datore di lavoro che danno luogo ad ipotesi risarcitorie. La previsione della diffida al datore di lavoro perché tuteli la personalità del dipendente e la sua salute configura un inadempimento del datore di lavoro. Rientra quindi nella materia “ordinamento civile”. Se poi il datore di lavoro è una pubblica amministrazione o un ente pubblico nazionale lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione). Nella parte in cui prevede che il centro antimobbing formuli una diagnosi e avvii il lavoratore al servizio sanitario specialistico incide in materia di tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 16/2002.