Sentenza n.243 - deposito 25 2011

Rinnovo del vincolo espropriativo


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) promosso dal TAR Basilicata


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione viene censurata nella parte in cui prevede che i piani approvati ai sensi dell'art. 51 del d.p.r. 218/1978 “Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno”, o della l.r. 32/1994, sull'assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, nel frattempo scaduti, sono riapprovati con la stessa l.r. 41/1998 ed hanno una validità di due anni, durante i quali i consorzi provvedono ad adottare i nuovi strumenti di pianificazione, con le procedure previste dalla legge medesima.



Motivi della ordinanza di rimessione

Contrasto con gli artt. 3, 42, 43 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione sottopone nuovamente a vincolo preordinato all'esproprio immobili, con correlati diritti di proprietà, già a suo tempo incisi dai piani durante il periodo di ordinaria efficacia, senza prevedere alcun indennizzo e senza alcun previo bilanciamento degli interessi in gioco, quello pubblico e quello privato, in violazione del diritto di proprietà e ledendo il generale principio di ragionevolezza e il principio di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa.



Decisione della Corte

Questione fondata

Già con precedente pronuncia (la 314/2007), è stata dichiarata la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione Campania  (leggi regionali 16/1998 e 10/2001) nella parte in cui prorogavano i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti, in base alla considerazione che difettava nelle proroghe qualunque considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dal rinnovo dei vincoli posti di piani delle aree di sviluppo industriale, in relazione alla persistente necessità da parte della pubblica amministrazione di disporre della proprietà privata per realizzare un progetto di interesse generale.

La diretta incidenza sulle proprietà interessate esposte al procedimento espropriativo, cui è prodromica la dichiarazione di pubblica utilità, non consente il bilanciamento dell'interesse pubblico con gli interessi dei proprietari destinatari del vincolo, i quali vengono così esposti ad un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto, quando la decorrenza, anche lontana, del periodo, legale e prevedibile, di efficacia del vincolo, poteva aver creato in essi un legittimo affidamento sulla riespansione del diritto medesimo.

Per i medesimi motivi, viene ritenuta costituzionalmente illegittima la disposizione in esame.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 9, della lr. Basilicata 41/1998.