Sentenza n.235 - deposito 22 2011

Concessioni demaniali marittime


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, dispone che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, sovra comunali e comunali vigenti, possono realizzare piscine, previo parere della competente Soprintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale. In attesa dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali e della legge regionale sul turismo, è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e delle strutture realizzate per l'uso balneare, per l'intero anno solare. E' fatto obbligo ai comuni di rilasciare apposite autonome autorizzazioni per le attività che, in alta stagione, si presentano collegate e connesse alla prevalente attività di stabilimento balneare.

La Giunta regionale adotta linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili in base a determinati indirizzi, tra i quali anche che le strutture degli stabilimenti balneari ed elioterapici realizzate prima del 31 dicembre 2009 sono di competenza della Regione Campania dal punto di vista della valutazione paesaggistico ambientale, e tutte le strutture da realizzare ex novo o in ampliamento sono soggette al regime dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Infine, non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati. 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La normativa prevede sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica. Vi è, quindi, una invasione nella competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal d. lgs. 42/2004.

La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

Fondata anche la questione riguardante l'ultimo capoverso: la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla battigia, regolate dalla normativa statale.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 2 prevede che le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla normativa regionale vigente, in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, si interpretano nel senso che non sono ad esse applicabili le disposizioni del d. lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 



Motivi di censura e decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del d. lgs. 59/2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, però, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 2/2010, periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della l.r. Campania 11/2010.