Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge impugnata detta una disciplina organica delle attività sportive e ricreative: stabilisce che la Regione istituisce gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo (art. 3, comma 1); individua nominativamente tali figure (art. 11, comma 5); prevede che l'iscrizione agli albi necessiti di un titolo professionale rilasciato previo espletamento di uno specifico corso (art. 11, comma 6), regola l'aggiornamento degli albi (art. 11, comma 7).
Attribuisce alla Giunta regionale il potere sia di definire con regolamento i profili professionali, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, sia di costituire i relativi albi (art. 17, comma 1, lettere a) e b)).
Motivi di censura
Le disposizioni violano la competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali della materia “professioni” (art. 117, terzo comma, Cost.), posto che tra di essi si deve includere la definizione delle figure professionali e l'istituzione dei relativi albi, senza spazio per la legislazione regionale che pretenda di «riempiere un vuoto normativo» avocando a sé la competenza dello Stato.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il nucleo dell'intervento normativo si colloca nella fase genetica di individuazione della professione: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui l'albo si rende espressione, con funzione costitutiva.
La Corte ha costantemente ritenuto che una simile operazione abbia carattere di principio e competa pertanto al solo legislatore statale.
In particolare, non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né infine assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, d. lgs. 30/2006).
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della l.r. Calabria 28/2010.