Sentenza n.228 - deposito 22 2011

Spoil system in ambito sanitario


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione) promosso dalla Corte d'appello dell'Aquila


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico, non conferito dal direttore generale in carica alla data della presente legge, se questo non è confermato entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo direttore generale; in caso di mancata conferma dell'incarico, nessun compenso e indennizzo é corrisposto ai suddetti dirigenti.



Motivi di censura

Violazione degli articoli 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost., in quanto – prevedendo il potere discrezionale, incondizionato ed assoluto del direttore generale della Azienda USL di rimuovere sia il direttore sanitario che quello amministrativo (o entrambi) dalle loro cariche – la disposizione si pone in contrasto con i principi espressi dalle predette disposizioni costituzionali, secondo le quali “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione” e “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.”.



Decisione della Corte

Questione fondata

La giurisprudenza costituzionale ha più volte dichiarato la illegittimità costituzionale di meccanismi di spoil system relativi ad incarichi dirigenziali comportanti l'esercizio di compiti di gestione, in base alle seguenti considerazioni:




  • l'interruzione automatica del rapporto prima della scadenza contrattualmente prevista non consente una valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, effettuata con le garanzie del giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente possa far valere il suo diritto di difesa;


  • la prevista possibilità di conferma del direttore sanitario e di quello amministrativo non attribuisce al rapporto dirigenziale in corso alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale;



non è necessaria, da parte del funzionario o del dirigente non apicale, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica, o la fedeltà personale nei suoi confronti, laddove l'art. 98 Cost. richiede invece ai pubblici impiegati, al servizio esclusivo della Nazione, il rispetto del dovere di neutralità.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. Abruzzo 20/2006.