Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010 n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 sospende gli effetti dell'articolo 1 della l.r. 27/2009 e di altre disposizioni in materia di sanità e servizi sociali fino all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale sui ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le leggi regionali 27/2009 e 4/2010, fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010.
Motivi di censura
Facendo salvi i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010, la disposizione manterrebbe fermi per un significativo periodo gli effetti delle disposizioni, in gran parte contenenti misure di stabilizzazione del personale precario, la cui efficacia è sospesa dalla legge impugnata. La disposizione presenta gli stessi vizi di incostituzionalità censurati dal Governo con precedenti ricorsi con riferimento al principio del pubblico concorso, alla copertura finanziaria, al coordinamento della finanza pubblica e all'ordinamento civile.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Successivamente al ricorso, la Regione Puglia ha modificato l'art. 1, eliminando la parte in cui erano fatti salvi i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati alla data del 6 agosto 2010
L'Avvocatura generale dello Stato ha quindi dichiarato di rinunciare per questa parte al ricorso.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 2, comma 1, prevede che per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge censurata.
Motivi di censura
Facendo rientrare nell'ambito di operatività del divieto anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere la necessità di un'intesa tra Regione e Università, la disposizione incide sulla programmazione universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facoltà di medicina, delle scuole di specializzazione medica e sulle facoltà sanitarie non mediche.
Decisione della Corte
Questione fondata
Successivamente al ricorso, la Regione Puglia ha modificato l'art. 2, comma 1, e l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare per questa parte al ricorso.
Tuttavia, potendo presumersi che la norma abbia nel frattempo trovato applicazione, ne deriva la sua illegittimità.
Contenuto della disposizione censurata
L'art. 4 prevede la cessazione di efficacia della l.r. 12/2010 qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo Stato-Regioni per il rientro dal deficit sanitario, previsto dall'art. 1, comma 180, della l. 311/2005.
Motivi di censura
La cessazione di efficacia sortirebbe l'effetto di ripristinare gli effetti delle norme sospese, già impugnate dal Governo.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Dopo la presentazione del ricorso, la l.r. 19/2010 ha abrogato l'art. 4; a seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato parzialmente al ricorso e la Regione non si è costituita in giudizio.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. Puglia 12/2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'articolo 3 della l.r. 5/2011, nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.