Giudizi di principali legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo), dell'articolo 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» e successive modificazioni) e degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 della l.r. Marche 7/2010 prevede che i comuni possono estendere, su richiesta del concessionario, la durata della concessione demaniale fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare sempre nel rispetto del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente (comma 1) e attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni stesse (comma 2).
Motivi di censura
L'attuale Codice della navigazione non attribuisce più preferenza al concessionario uscente, e inoltre ha disposto la proroga delle concessioni in atto fino al massimo al 2015. Prevedendo il rinnovo automatico per venti anni, la disposizione censurata si pone in contrasto con la normativa statale, in quanto impedisce l'espletamento di qualunque forma di procedura selettiva volta ad individuare nuovi possibili concessionari e dunque pone in essere una situazione di disparità di trattamento tra operatori economici.
Ravvisa violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (per non coerenza con l'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, previsti dagli articoli 43 e 81 del Trattato CE), e con il secondo comma, lettera a), della medesima disposizione in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in ragione della situazione di pendenza della procedura comunitaria di infrazione, riguardante la materia nella quale si inserisce la norma impugnata, e anche con la lettera e).
Decisione della Corte
Questione fondata
La normativa statale rende solo possibile il rilascio di nuove concessioni di durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni; il comma 1 prevede invece un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della stessa. Tale automatismo determina una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dei principi di concorrenza.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 della l.r. Veneto 13/2010 prevede che tutte le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in corso scadranno il 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio (comma 1) e che i titolari di concessione in corso di validità che hanno eseguito o eseguono interventi edilizi o che, oltre ad essi, hanno effettuato investimenti, possono presentare al comune istanza di modifica della durata della concessione.
Motivi di censura
La disposizione viola gli stessi parametri indicati a proposito della l.r. Marche; in particolare la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni fino ad un massimo di venti anni determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato.
Decisione della Corte
Questione fondata
Le proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali contrastano con i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento.
La legge regionale prevede la possibilità di prorogare la durata delle concessioni demaniali in corso, in violazione della normativa statale.
Contenuto della disposizione impugnata
La l.r. Abruzzo 3/2010 prevede la possibilità di estendere, su richiesta del concessionario, la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti effettuati (art. 1) e dispone che l'estensione della durata delle concessioni sia applicabile anche alle nuove concessioni per le quali sia in corso il procedimento di rilascio (art. 2).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Viene prevista la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, attribuendo ai titolari delle concessioni una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza; inoltre, la disciplina del comma viene estesa alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. Marche 7/2010, dell'articolo 5 della l.r. Veneto 13/2010 e degli articoli 1 e 2 della l.r. Abruzzo 3/2010.