Sentenza n.209 - deposito 13 2011

VIA - VAS


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5, comma 3, lettera c), prevede che l'effettuazione della VAS sia subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali «per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a)».



Motivi di censura

Nel limitare la procedura di verifica della assoggettabilità a VAS dei soli piani e programmi che presiedono alla approvazione di progetti sottoposti a VIA (o a verifica di assoggettabilità a VIA), la disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto restringe l'ambito di applicazione della normativa statale che fa riferimento indistinto a tutti i piani e i programmi che presiedono all'approvazione di progetti di qualunque genere, e non solo di quelli sottoposti o assoggettabili a VIA.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 5, comma 4, lettera c), prevede che, in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, non siano sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, tra gli altri, i piani regolatori dei porti, per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA.



Motivi di censura

Violazione della normativa statale in base alla quale i piani regolatori portuali sono sottoposti ad entrambe le procedure, di VAS e di VIA.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 26, comma 3, prevede che il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predisponga in collaborazione con l'autorità competente una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all'approvazione dell'autorità procedente. A tal fine il proponente informa l'autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione. 



Motivi di censura

Consentendo al proponente di informare l'autorità competente circa le motivazioni della non revisione del piano o programma in conformità al parere motivato, la disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente dalla quale, anche se non esplicitamente affermato, sarebbe desumibile che il parere motivato dell'autorità competente sia non solo obbligatorio ma anche vincolante per l'autorità procedente e che conseguentemente esso obblighi alla revisione del piano o del programma.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 43, comma 2, lettera c), prevede che siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità i progetti concernenti modifiche a opere o impianti ricompresi in determinate tipologie, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Se il proponente, non ravvisando la possibilità di tali effetti, non richiede l'attivazione della procedura di verifica, è necessario che una dichiarazione in merito, adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica, sia allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'opera. Sia il proponente sia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, possono chiedere all'autorità competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra.



Motivi di censura

La giurisprudenza costituzionale esclude che il consenso dei proprietari interessati e delle amministrazioni interessate possa costituire valida ragione giustificativa al fine di stabilire se siano oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate; la disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente in quanto si pone in contrasto con la normativa statale che, nel disciplinare la procedura di assoggettabilità a VIA, non prevede una fase preliminare, libera da ogni forma di pubblicità ed informazione per il pubblico.



Decisione della Corte

Estinzione del giudizio

La l.r. Toscana 69/2010 ha modificato le disposizioni oggetto di censura, che tuttavia medio tempore non hanno avuto alcuna applicazione pratica, con conseguente rinuncia da parte del ricorrente limitatamente alle singole questioni.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 43, comma 6, dispone che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non è stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge (primo periodo). Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente (secondo periodo). Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (terzo periodo).



Motivi di censura

Il secondo periodo della disposizione (relativo ai casi in cui oggetto della procedura siano «le parti di opere o attività non interessate da modifiche»), violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto la prevista limitazione delle finalità della procedura di VIA, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulta contraria “all'effetto utile” della direttiva 85/337/CEE.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La disposizione censurata disciplina la c.d. VIA postuma, cioè l'ipotesi in cui la VIA non fosse necessaria quando è stata rilasciata l'autorizzazione o la concessione per l'esercizio di un'attività, ma lo sia divenuta al momento del rinnovo dell'autorizzazione o concessione: il primo periodo detta la regola generale;  il secondo distingue le parti che non sono interessate da modifiche da quelle che lo sono, prescrivendo per le prime una VIA depotenziata; il terzo prevede che le disposizioni precedenti non si applichino alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), così limitando l'ambito di operatività delle norma censurata alle sole attività per le quali non vige l'obbligo di sottoposizione ad AIA.

Né la normativa comunitaria né quella statale disciplinano l'ipotesi di rinnovo di autorizzazione o di concessione riguardanti un'attività avviata in un momento in cui non era prescritto l'obbligo di sottoposizione a VIA.

La giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA postuma in occasione dell'autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate a valutazione preventiva. La disposizione censurata non limita quindi in modo illegittimo un controllo a tutela dell'ambiente prescritto dalla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia. Essa aggiunge anzi una verifica ulteriore anche sulle parti non interessate dalle modifiche stesse, in coerenza con la previsione del periodo precedente, che impone la VIA su tutta l'opera o l'attività, anche nell'ipotesi di rinnovo dell'autorizzazione o concessione.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 6, secondo periodo, della l.r. 10/2010; l'estinzione del giudizio in relazione alle altre censure.