Sentenza n.192 - deposito 15 2011

Ambiente - energia


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 15 inserisce nella l.r. 56/1977, l'articolo 16-bis, in base al quale, nel caso di adozione da parte del Consiglio comunale di un Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione, le modificazioni dello strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate (comma 2);  nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, qualunque sia la destinazione dello strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, dopo la pubblicazione e le eventuali osservazioni, deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata per l'approvazione, tramite Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, della relativa variante urbanistica (comma 3).



Motivi di censura

Il piano comunale in esame, rivestendo una rilevanza urbanistica con conseguente possibile impatto sul territorio, ricade nel campo di applicazione della normativa sulla valutazione ambientale strategica di piani e programmi, disciplinata dal d. lgs 152/2006 e deve pertanto essere sottoposta almeno alla verifica di assoggettabilità di cui al medesimo decreto legislativo. La mancata sottoposizione, da parte della normativa regionale sui piani comunali di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS, presenta profili di illegittimità in quanto recherebbe disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.



Decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere

Nelle more del giudizio di costituzionalità è stata promulgata la l.r. 3/2011 che ha aggiunto alla disposizione impugnata un comma 4-bis in base al quale le modificazioni allo strumento urbanistico generale sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 27 prevede la sospensione sine die delle procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale stessa, relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione specificate in un provvedimento della Giunta.



Motivi di censura

Invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente  e in materia di produzione, di competenza esclusiva statale, e di trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientrante nella competenza concorrente, per contrasto con la disciplina dettata dal d. lgs. 387/2003, che prevede il rilascio di una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, nel termine massimo di centottanta giorni.



Decisione della Corte

Questione fondata

Prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha l'effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge della Regione Piemonte 18/2010.