Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15 «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata indica l'orario di caccia, stabilendo che il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7-bis dell'art. 34 della l.r. 29/1994.
Motivi di censura
L'art. 7-bis richiamato, nello stabilire anch'esso che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, precisa, tuttavia, in deroga alla precedente disposizione che: «la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto».
In tal modo la disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, modificando la l.r. 18/2008, estende l'orario entro il quale è consentito l'esercizio dell'attività venatoria oltre i limiti fissati dalla l. 157/1992, costituenti livello minimo di tutela della fauna selvatica.
Decisione della Corte
Questione fondata
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale.
Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l'individuazione dei periodi dell'anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili, risulta evidente che la disposizione in esame, consentendo la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, e così oltrepassando il limite fissato dall'art. 18, comma 7, della l. 157/1992, costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale del'articolo 1, comma unico, della l.r. Liguria 15/2010.