Giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16 «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell'art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50 «Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni regionali impugnate disciplinano la gestione degli impianti per la cattura degli uccelli da richiamo.
Motivi di censura
Le disposizioni sono state adottate in difetto dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, riprodotta senza modificazioni sostanziali nella direttiva 2009/147/CE, ed è quindi in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Violazione anche della l. 157/1992, in base alla quale la potestà legislativa relativa alla autorizzazione del piano di cattura dei richiami vivi dovrebbe essere esercitata in presenza di un parere favorevole dell'ISPRA.
Decisione della Corte
Questioni fondate
L'art. 9 della direttiva 2009/147/CE prevede che gli Stati membri, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», possano derogare alle misure di protezione poste dalla medesima direttiva per il conseguimento di una serie di interessi generali tassativamente indicati fra i quali quello di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità.
Il carattere eccezionale del potere in questione è stato ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria, in base alla quale l'autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale di cacciare le specie protette è subordinata alla adozione di misure di deroga dotate di una motivazione che faccia riferimento esplicito e adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 9, paragrafi 1 e 2 (266/2010).
Il rispetto del vincolo comunitario impone quindi l'osservanza dell'obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate.
La l.r. Lombardia omette qualunque cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva; la l.r. Toscana limita la motivazione ad una mera petizione di principio circa la necessità di fare ricorso al metodo delle catture.
La Corte ravvisa quindi l'illegittimità costituzionale delle norme censurate per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia 16/2010, della l.r. Toscana 50/2020 e dell'art. 34 della l.r. Toscana 3/1994.