Sentenza n.353 - deposito 12 2003

Professioni sanitarie - pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali


Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo sulla legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regolamenta pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali, quali agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia e altre. Prevede l'istituzione di un registro per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali; la costituzione di una Commissione permanente presso l'assessorato alla sanità con compiti di: definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, verifica del possesso dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale e verifica, nel periodo transitorio, della idoneità degli operatori già esercenti le pratiche non convenzionali.


Motivi del ricorso


La legge regionale viola i limiti posti alla legislazione regionale dal primo e dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Il limite del terzo comma è violato in quanto compete alla legislazione statale la formulazione dei principi fondamentali attinenti alla individuazione, nell'ambito della materia sanità, delle figure professionali di operatori di pratiche terapeutiche non convenzionali. Non può la Regione emanare norme aventi ad oggetto la disciplina, attraverso l'istituzione di un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione, di figure di operatori professionali non ancora individuate dalla legge statale. La legge viola anche i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sulla libera circolazione dei professionisti, che riguardano anche il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato, che è tenuto a garantirne l'osservanza su tutto il territorio dello Stato. Le direttive comunitarie esigono che l'istituzione delle nuove figure professionali sia garantita su tutto il territorio nazionale, e l'intervento regionale in questione verrebbe a creare una disparità tra cittadini residenti e cittadini provenienti da altro Stato membro.


Decisione della Corte


Riconduce la questione alla materia delle professioni sanitarie. L'esercizio delle professioni sanitarie e relative professioni ed arti ausiliarie attengono alla “assistenza sanitaria”, riservata alla competenza statale (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 117 Costituzione originaria; dpr 14 gennaio 1972, n. 4; dpr 24 luglio 1977, n. 616; l. 23 dicembre 1978, n. 833; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). L'art. 6 del d.lgs. 502/1992 ha disposto che le figure professionali da formare e i connessi profili, nonché i rispettivi ordinamenti didattici siano definiti da apposite disposizioni riservate alla competenza statale (v. anche la legge 42/1999, su campo di attività e responsabilità delle professioni sanitarie, e la legge 251/2000 sulle fattispecie qualificatorie). Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la disciplina in esame è da ricondurre nell'ambito della competenza concorrente in materia di professioni, di cui al terzo comma dell'art. 117. Poiché non sono stati ad oggi formulati principi nuovi, occorre considerare i principi risultanti dalla legislazione in vigore in base alla quale l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità della l.r. Piemonte 25/2002.