Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, e 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010 n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) e dell'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010 n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 10, prevede che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possano, anche nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare esperienze lavorative pregresse maturate nella stessa amministrazione purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente.
La norma censurata, nel conferire alla Giunta e al Consiglio il potere di coprire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente a personale interno privo delle necessarie qualifiche, si presta ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente di cui all'art. 97 Cost. Al contempo, consentendo, di fatto, che le funzioni dirigenziali siano affidate stabilmente a soggetti privi della necessaria attitudine professionale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 5 dispone, ai fini contributivi, l'equiparazione al lavoro subordinato del servizio prestato in via precaria dal personale assunto per chiamata fiduciaria nelle segreterie particolari degli amministratori regionali.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
Attribuendo ad un rapporto di lavoro essenzialmente precario una qualificazione di lavoro subordinato al solo fine di incrementare il trattamento pensionistico dei dipendenti, la disposizione incide nella materia della previdenza sociale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 36 estende agli enti ed aziende regionali la disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della l.r. 31/2010, consentendo che anche all'interno di tali enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire nei modi previsti dall'art. 2, comma 10, della l.r. 31/2010.
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione, estendendo la platea di dirigenti pubblici che possono avvalersi di un sistema di elezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità dell'art. 2, comma 10, aggravandone la portata lesiva, e va dunque dichiarata illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, e 5 della l.r. Basilicata 31/2010 e dell'articolo 36 della l.r. 33/2010.