Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione, richiamando la l. 108/1968, e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello statuto regionale.
Motivi di censura
Lo statuto regionale pugliese prevede che il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri. La lettera j) della disposizione impugnata prevede che l'Ufficio centrale regionale verifichi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto siano pari o superiori al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente, a cui consegue il beneficio di un premio di stabilità.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il rapporto tra statuto e legge è disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, dato il carattere fondamentale della fonte statutaria, sia di competenza. Nell'ambito di tali riserve normative rientra la determinazione del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione dell'organo legislativo rappresenta una fondamentale scelta politica sottesa alla forma di governo della Regione.
Lo statuto della Regione Puglia indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri». La norma censurata, contenuta nella legge elettorale regionale, recepisce il meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio premio») previsto dall'art. 15, comma 13, della l. 108/1968, modificandone parzialmente il contenuto. In tal modo, la disposizione regionale determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Ne discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e la norma statutaria, con conseguente violazione dell'art. 123 Cost..
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'articolo 10, comma 1, lettera j), della l.r Puglia 2/2005.