Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 30, 40, comma 2, 43, comma 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 30 stabilisce che, al fine di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla normativa vigente e di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, il piano d'ambito di cui all'art. 149 del d. lgs. 152/2006 è integrato da un programma di interventi indifferibili e urgenti (comma 1); il termine di conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti non può superare la data del 31 dicembre 2015 (comma 2); nel periodo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque non oltre il termine indicato nel comma 2 e nel programma di cui al comma 1, le province autorizzano provvisoriamente gli scarichi di cui al comma 1 (comma 3).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
L'ambito materiale cui ascrivere la disposizione legislativa è quello della tutela ambientale; la disposizione, individuando una tempistica per la realizzazione e l'adeguamento di impianti per la depurazione delle acque reflue urbane relative ad insediamenti con oltre duemila abitanti equivalenti, consente il protrarsi della attuale situazione di diffusa irregolarità addirittura fino al 31 dicembre 2015, cioè ben oltre i termini fissati dall'art. 27 del d. lgs. 152/2006.
Tale conclusione non risente della successiva abrogazione di tale disposizione, abrogazione intervenuta quando i termini in essa indicati erano già scaduti e si riteneva quindi oramai attuato quanto previsto.
La disposizione regionale incide sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto agli strumenti approntati dallo Stato. Neanche rileva che analoga disposizione di altra Regione avente contenuto analogo non sia stata oggetto di censura governativa, in quanto nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme è dato riscontrare nell'ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente contenuto identico dell'altra sopravvenuta
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 40, comma 2, stabilisce che il servizio idrico integrato, in quanto d'interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 23-bis del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008 che, nel disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne ha invece affermato la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, precisando altresì che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali.
Decisione della Corte
Questione fondata
Il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico peculiare mercato, ha qualificato tale servizio come di rilevanza economica, escludendo quindi ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.
La difforme affermazione contenuta nella disposizione impugnata è affetta da evidente vizio di costituzionalità.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 42, comma 7, prevede che il compito di curare le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (di cui all'art. 5, comma 4 del d. lgs. 182/2003, recante attuazione della direttiva comunitaria), spetta ai comuni territorialmente competenti.
Motivi di censura
La disposizione interviene nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale e si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, del d. lgs. 182/2003, che attribuisce tale competenza alle Regioni, previa intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 42, comma 9, dispone che, fra le funzioni amministrative attribuite ai comuni, concernenti la manutenzione dei porti, ci siano anche quelle aventi ad oggetto le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'art. 5, comma 4, del d. lgs. 182/2003.
Motivi di censura
Contrasto con l'art. 5, comma 4, del d. lgs. 182/2003, che assegna tale compito alle Regioni, d'intesa con l'Autorità marittima.
Decisione della Corte
Questioni fondate
L'ambito materiale cui ascrivere l'intervento legislativo in esame è quello della disciplina dei rifiuti, ricadente per costante giurisprudenza costituzionale nella più generale materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In ordine alla disciplina dei rifiuti non sono ammesse iniziative delle Regioni, posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della l.r. Marche 16/2010.