Sentenza n.182 - deposito 10 2011

Contenimento della spesa


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, e 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, stabilisce che, in applicazione dell'art. 6 del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 122/2010, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010.



Motivi di censura

L'art. 6 del d.l. 78/2010, al quale la disposizione impugnata si riferisce, prevede la «riduzione dei costi degli apparati amministrativi», operando su numerose voci di spesa della pubblica amministrazione, anche per mezzo di decurtazioni indicate in percentuale. La disposizione impugnata, nel consentire alla Giunta regionale di modificare tali percentuali «definite e puntuali», si pone in contrasto con la normativa statale interposta, espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica, e viola, di conseguenza, l'art. 117, terzo comma, Cost.



Decisione della Corte

Questione non fondata

La censura si basa su un erroneo presupposto interpretativo.

Il legislatore statale può, con disciplina di principio, imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono inevitabilmente in limitazioni all'autonomia di spesa degli enti. Questi vincoli però, perché possano ritenersi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure, ma solo in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di equilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente.

L'art. 6 del d.l. 78/2010 agisce direttamente sulla spesa delle amministrazioni statali; ne è esclusa l'applicabilità diretta nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del sistema sanitario, operando esclusivamente come limite complessivo di spesa, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.



Contenuto della disposizione impugnata

L'art. 12, comma 2, lettera b), stabilisce che per l'anno 2011 gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2006, comprensivo dei costi contrattuali di competenza 2006, anche se erogati negli anni successivi, diminuito dell'1,4 per cento.



Motivi di censura

Contrasto con l'art. 2, comma 71, della l. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), secondo cui l'anno di riferimento, ai fini della determinazione del livello di spesa, è il 2004, anziché il 2006, con conseguente violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica.



Decisione della Corte

Questione fondata

La disposizione regionale permette un incremento di spesa per il personale sanitario per l'anno 2011, rispetto al valore massimo prescritto dalla norma statale interposta.

L'art. 2, comma 171, della l. 191/2009 si salda con l'art. 1, comma 565, della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che aveva previsto analoga misura per il triennio 2007-2009, con l'effetto che la spesa per il personale sanitario dal 2007 al 2012 deve ritenersi agganciata, salvo espresse deroghe legislative, all'ammontare raggiunto nel 2004, diminuito dell'1,4%.

Riferendosi al 2006, ultimo anno nel quale si è permessa una lievitazione dei costi, la disposizione consente alla Regione una spesa inevitabilmente superiore, e come tale si pone in contrasto con quanto stabilito dalla norma interposta.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2, lettera b), della l.r. Toscana 65/2010; non fondate le altre questioni.