Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2005, n. 20, recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, promosso dal Tribunale di Brescia
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata disciplina gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti, prevedendo che tale recupero è classificato come ristrutturazione edilizia e che esso «non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3» del medesimo art. 64.
Motivi della ordinanza di remissione
Il «senso letterale» della disposizione regionale sarebbe di escludere l'assoggettamento degli interventi di recupero alla pianificazione esecutiva, e di ammetterli anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni non solo degli strumenti urbanistici generali, ma anche di quelli attuativi, tranne che per gli spazi destinati a parcheggi», con la conseguenza che l'applicazione della disposizione censurata consentirebbe di derogare alle norme del d.m. n. 1444 del 1968 in materia di distanze tra fabbricati.
Decisione della Corte
Questione inammissibile
La disposizione deve interpretarsi nel senso che essa consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La deroga prevista dalla disposizione non può ritenersi estesa anche alla disciplina civilistica in materia di distanze, né può operare nei casi in cui lo strumento urbanistico riproduce disposizioni normative di rango superiore, a carattere inderogabile, quali sono quelle dell'art. 41-quinques della l. 1150/1942 (Legge urbanistica) e dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nella parte in cui regolano le distanze tra fabbricati.
La questione è manifestamente inammissibile in quanto il giudice rimettente ha fondato il proprio ragionamento in ordine alla rilevanza su un erroneo presupposto interpretativo.
Dichiarazione:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.