Sentenza n.170 - deposito 19 2011

Ordinamento civile - contratti di collaborazione


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5 della l.r. 24/2010 prevede che, al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti regionali possono prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data della sua entrata in vigore (non solamente quelli correlati all'attività aeroportuale, oggetto della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010).

L'art. 5, comma 4, della l.r. 38/2010, sostituendo la precedente disposizione, ne riproduce il testo, aggiungendo un secondo periodo che prevede che le proroghe possono essere disposte anche più volte, purché siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto comunque delle norme generali di finanza pubblica.



Motivi di censura e decisione della Corte

Questioni fondate

I contratti di collaborazione ineriscono a rapporti di lavoro autonomi e sono disciplinati dal diritto civile. Consentendo alle amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, la disposizione regionale incide su  uno degli aspetti della disciplina di diritto privato di tali contratti, cioè la loro durata, aspetto in relazione al quale la normativa statale prevede che essa deve essere predeterminata al momento della stipulazione.

Rileva quindi la illegittimità della disposizione per violazione della competenza esclusiva riservata allo Stato nella materia dell'ordinamento civile.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 5 della l.r. Abruzzo 24/2010 e 5, comma 4, della l.r. Abruzzo 38/2010.