Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Motivi di censura e decisione della Corte
Questione fondata
L'art. 1, comma 796, lettera b), della l. 296/2006, che prevede la possibilità di accesso ad un Fondo transitorio previa sottoscrizione da parte delle Regioni del piano di rientro per il disavanzo nel settore sanitario, può essere qualificato come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.
La esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario determina una situazione nella quale «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». Ciò in quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario.
La Regione ha contravvenuto all'accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preveda un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa.
La disposizione censurata non solo non ha fissato alcun tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Calabria 16/2010.